Tendenze Globali della Cannabis

La sentenza 12348/2020 delle Sezioni Unite

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1. Introduzione: Nuove Svolte nella Giurisprudenza Italiana sulla Cannabis

Con l’ordinanza dell’11 giugno 2019 la Terza Sezione della Corte di Cassazione sottopone al vaglio delle Sezioni Unite il ricorso alla sentenza del 28 Febbraio 2018 della Corte di Appello di Napoli, per esaminare il capo di accusa relativo alla coltivazione domestica di due piante di marijuana sottoposto all’art. 73 del Testo Unico. Il quesito che viene sottoposto alle Sezioni Unite è quello di stabilire se sia sufficiente l’appartenenza della pianta ad un gruppo botanico in grado di maturare sostanza stupefacente, o se è necessario valutare l’attività di coltivazione in termini di danno alla salute pubblica e incremento dell’attività criminale, per la configurazione del reato penale.

L’11 giugno 2019 segna dunque una data importante nel dibattito italiano sulla regolamentazione della cannabis. Questo episodio sottolinea il persistente dibattito sulla “regolamentazione della coltivazione domestica di cannabis” e solleva questioni fondamentali sulla “classificazione legale della cannabis in Italia”, innescando riflessioni su “implicazioni della coltivazione casalinga di marijuana” e l’urgenza di “riforme legislative sulla cannabis”.

2. Il Contesto Giuridico e la Decisione delle Sezioni Unite

La sentenza del 28 Febbraio 2018 della Corte di Appello di Napoli si è rivelata un crocevia significativo, portando a una rivalutazione dei criteri con cui si determina l’illiceità della coltivazione di cannabis a fini personali.

Le Sezioni Unite, infatti, vengono interpellate per definire quanto la condotta di coltivazione per uso personale di cannabis possa essere ritenuta offensiva nei confronti della nostra società, sul criterio base della ragionevolezza. La decisone infatti si basa proprio sul principio di offensività, in quanto la determinazione del reato penale deve essere ragionevole, cioè che non preveda una sanzione eccessiva rispetto al reato. Vediamo dunque come, ancora una volta, interviene la giurisprudenza per colmare un grave vuoto normativo sulla questione cannabis, che la politica sembra non voglia mai decidersi a colmare. Tuttavia, questa volta sono state proprio le Sezioni Unite a spingere il legislatore verso un celere intervento normativo, fornendo una sentenza impossibilitata a passare inosservata.

3. Dialogo tra Giurisprudenza e Legislatore: Alla Ricerca di Nuovi Equilibri

Il 19 dicembre 2019 le Sezioni Unite della Corte di cassazione si esprimono affermando il seguente principio di diritto:

” Il reato di coltivazioni di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però, ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito dell’applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni, svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche di coltivazione utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriore indice di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”.

Con la sentenza 12348, depositata il 16 aprile 2020, veniva quindi scagionato l’imputato dal reato penale previsto dall’art. 73 del Testo Unico in materia di stupefacenti e sottoposto alla sanzione amministrativa prevista per il consumo personale per piccole dosi. Molto importante è analizzare bene il contenuto di questa affermazione, così da avere una corretta interpretazione. Ovviamente si parla di una sentenza, il che significa che queste dichiarazioni non posso sovrastare universalmente quanto previsto dalle norme, ma la configurabilità del reato penale viene rimessa in mano al giudice che, col giusto ricorso ai criteri elencanti dalle Sezioni Unite, può evitare il reato penale.

3. Verso un Nuovo Modello di Regolamentazione?

La risposta delle Sezioni Unite si concentra, dunque, sull’essenziale principio di offensività, stabilendo che le attività di coltivazione domestica di cannabis non configurano un reato penale quando destinate esclusivamente all’uso personale del coltivatore, apportando una significativa chiarezza sulle “implicazioni della coltivazione casalinga di marijuana”. Tuttavia, la decisione lascia aperti importanti interrogativi su come i giudici debbano interpretare e applicare questi criteri, evidenziando l’urgenza di “riforme legislative sulla cannabis” che colmino il gap normativo esistente.

Vengono messi a disposizione, dunque, una serie di indici, che se rispettati in maniera coesistente dovrebbero portare alla non sanzionabilità del reato penale. Un’ attività di coltivazione domestica di cannabis, quindi, non sarebbe punibile penalmente quando ricorrono sei indicatori che devono coesistere tra di loro e sono:

  • la minima dimensione della coltivazione;
  • il suo svolgimento in forma domestica, quindi non industriale;
  • le tecniche, più o meno professionali, che vengono utilizzate;
  • lo scarso numero di piante;
  • la mancanza di indici di un inserimento della attività nell’ambito del mercato illegale;
  • l’oggettività della destinazione all’uso personale ed esclusivo del coltivatore.

La lettura di questi indici, tuttavia, non è così semplicistica come potrebbe sembrare a prima impressione. Infatti, essi non sono mai stati chiariti nei dettagli ed inoltre, nel caso mancasse anche un solo indice per stabilire l’innocenza dell’imputato, scatterebbe comunque il reato penale. È necessario che durante le indagini e la sentenza vengano riscontrati, vagliati, accertati e soddisfatti tutti i criteri presenti nei punti sopracitati. Spesso, però, questi sono facilmente manipolabili dall’accusa, proprio a causa della scarsità di chiarezza in merito. Ad esempio, se si parla di “minima dimensione della coltivazione” non viene fornito un parametro chiaro a quanto effettivamente corrisponda tale “soglia minima”. Quest’ultima potrebbe, infatti, variare a seconda dell’orientamento del giudice chiamato in causa. Anche la detenzione di strumenti rudimentali e la relativa “rudimentalità” degli stessi, consentiti per la coltivazione, al solo uso casalingo, rimane un punto molto incerto.

In effetti, ci si potrebbe chiedere: “in che misura una tecnica deve essere considerata rudimentale?”. Così come controversa risulta la questione della quantità di piante autoprodotte da poter detenere e in relazione a cosa vada commisurata, si pensi che talvolta una sola pianta può arrivare a produrre più sostanza di due piccole piante. Resta inoltre la quasi impossibilità di poter dimostrare l’autoproduzione della sostanza a uso e scopo esclusivamente personale. Per legge, infatti, la cessione del prodotto, anche a titolo gratuito, è assolutamente vietata verso chiunque, anche nei confronti dei congiunti.

A giocare ancora a sfavore delle debolezze di tali provvedimenti vi sono moltissime variabili, ad esempio la presenza in casa di alcuni oggetti quali bustine ermetiche o bilance di precisione, farebbero presupporre un’attività di commercio, per pesare, suddividere e confezionare il prodotto. Qualora a carico dell’imputato sussistano tali prove la pena viene, dunque, applicata in relazione alla condotta per fini di spaccio.

4. La Necessità di una Riforma Radicale sulla Coltivazione Domestica di Cannabis

Nel caso in cui, invece, venissero riscontrati tutti i punti elencati nella sentenza delle Sezioni Unite, e qualora il giudice decidesse di farne ricorso, sull’imputato, a quel punto, ricadrebbe comunque una pena ma di tipo amministrativo e non penale. Quest’ultimo passaggio è stato ulteriormente chiarito dalla Corte di cassazione, la quale ha dichiarato che l’attività di coltivazione domestica per uso personale continua ad essere sanzionata dal punto di vista amministrativo in relazione all’art. 75 del Testo Unico sugli stupefacenti, che elenca le sanzioni amministrative già descritte in precedenza. Provvedimenti che comunque risultano essere ancora abbastanza severi in qualsiasi caso. La questione della detenzione di sostanze stupefacenti non pericolose come la cannabis ad uso personale, in Italia, resta un terreno piuttosto spinoso e sicuramente ancora irrisolto. Così come del tutto contraddittori risultano i provvedimenti che depenalizzano la detenzione di piccole dosi ma penalizzano pesantemente l’autoproduzione.

Sarebbe a questo punto auspicabile un cambiamento radicale che possa riformare l’intero impianto dei provvedimenti in materia di cannabis e definirne i punti chiave. Per progredire è necessario agire alla radice della questione e non applicare soluzioni superficiali e imprecise che danno facilmente adito ad interpretazioni soggettive, degne di un Paese, purtroppo, ancora retrogrado sotto molti aspetti.

Conclusioni: Verso una Maggiore Certezza Legislativa sulla Cannabis

La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12348 del 2019 rappresenta una svolta significativa nel panorama giuridico italiano in merito alla coltivazione domestica di cannabis per uso personale. Questo evento ha contribuito a delineare con maggiore precisione i confini della rilevanza penale di tali attività, puntando su criteri di tipicità e offensività che devono essere rigorosamente valutati.

La Corte di Cassazione ha introdotto un approccio che bilancia la necessità di tutelare la salute pubblica e la sicurezza con il rispetto delle libertà individuali. Ha stabilito che la coltivazione di cannabis di dimensioni minime e con tecniche rudimentali per uso personale non costituisce reato, in quanto non presenta quel grado di pericolosità richiesto per ledere i beni giuridici protetti. Tuttavia, rimangono numerose incertezze interpretative riguardo ai parametri esatti che definiscono una “coltivazione minima” e le “tecniche rudimentali”, lasciando un ampio margine di discrezionalità ai giudici.

Questa ambiguità evidenzia l’urgenza di una riforma legislativa che possa fornire direttive chiare e dettagliate, riducendo il rischio di applicazioni soggettive della legge e garantendo una maggiore certezza del diritto. È necessario che il legislatore intervenga per chiarire i parametri specifici che distinguono la coltivazione per uso personale da quella destinata al commercio illegale, evitando che le decisioni giudiziarie oscillino tra interpretazioni troppo restrittive o eccessivamente permissive.

Inoltre, la regolamentazione della cannabis deve tenere conto delle esperienze internazionali, dove diversi Paesi hanno già implementato normative che distinguono chiaramente tra uso personale e attività illecite, promuovendo al contempo una riduzione dei danni e un uso responsabile della sostanza.

Per il futuro, è auspicabile che l’Italia segua l’esempio di queste nazioni, adottando un modello normativo che non solo tuteli la salute pubblica e la sicurezza, ma che rispetti anche i diritti individuali e riduca l’onere del sistema giudiziario. Una regolamentazione chiara e ragionevole può contribuire a combattere il mercato illegale, promuovere un uso consapevole della cannabis e garantire una giustizia penale più equa ed efficiente.

In conclusione, la sentenza della Corte di Cassazione del 2019 ha gettato le basi per una riflessione profonda e necessaria sul tema della coltivazione domestica di cannabis. Tuttavia, solo attraverso un intervento legislativo chiaro e dettagliato sarà possibile superare le attuali incertezze e costruire un quadro normativo che garantisca la tutela dei beni giuridici senza sacrificare le libertà individuali.

FAQ sulla Coltivazione Domestica di Cannabis

FAQ sulla Coltivazione Domestica di Cannabis e la Legislazione Italiana

Cosa prevede la sentenza delle Sezioni Unite sulla coltivazione domestica di cannabis?

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione stabilisce che la coltivazione domestica di cannabis per uso personale non costituisce reato penale se rispetta determinati criteri, come la minima dimensione della coltivazione e l’assenza di inserimento nel mercato illegale.

Quali sono le sanzioni amministrative per la coltivazione domestica di cannabis?

Le sanzioni amministrative per la coltivazione domestica di cannabis per uso personale sono elencate nell’art. 75 del Testo Unico sugli stupefacenti. Queste possono includere multe e altre penalità, nonostante l’assenza di rilevanza penale se vengono rispettati i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite.

Quali criteri devono essere rispettati per evitare sanzioni penali nella coltivazione domestica di cannabis?

Per evitare sanzioni penali, la coltivazione domestica di cannabis deve rispettare sei indicatori: minima dimensione della coltivazione, tecniche rudimentali, numero limitato di piante, destinazione esclusiva all’uso personale, conformità alla tipologia botanica, e mancanza di inserimento nel mercato illegale.

Qual è la differenza tra la detenzione e la coltivazione domestica di cannabis in termini legali?

La detenzione di piccole dosi di cannabis è depenalizzata, mentre la coltivazione domestica è severamente penalizzata se non rispetta i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Questo crea una situazione contraddittoria nella normativa italiana.

Perché è necessaria una riforma legislativa sulla coltivazione domestica di cannabis in Italia?

È necessaria una riforma legislativa per chiarire i parametri specifici che distinguono la coltivazione per uso personale da quella destinata al commercio illegale, riducendo così le incertezze legali e le interpretazioni soggettive dei giudici.

Come si è espressa la Corte di Cassazione sulla coltivazione domestica di cannabis?

La Corte di Cassazione ha chiarito che la coltivazione domestica di cannabis per uso personale, se rispetta determinati criteri, non costituisce reato penale ma è soggetta a sanzioni amministrative secondo l’art. 75 del Testo Unico sugli stupefacenti.

Quali sono le implicazioni della sentenza delle Sezioni Unite per i coltivatori domestici di cannabis?

La sentenza delle Sezioni Unite offre una maggiore chiarezza su quando la coltivazione domestica di cannabis non è penalmente rilevante, tuttavia, i coltivatori devono essere consapevoli delle sanzioni amministrative e della necessità di rispettare i criteri stabiliti.

In che modo la legislazione italiana sulla cannabis potrebbe trarre vantaggio dalle esperienze internazionali?

L’Italia potrebbe trarre vantaggio dalle esperienze di Paesi come Malta, Olanda, e Canada, che hanno regolamentato la coltivazione domestica di cannabis distinguendo chiaramente tra uso personale e attività illecite, promuovendo un uso responsabile e riducendo il carico sul sistema giudiziario.

Quali sono le principali criticità della normativa attuale sulla cannabis in Italia?

Le principali criticità includono l’assenza di parametri chiari per la coltivazione domestica, interpretazioni soggettive delle leggi, e una politica che ancora penalizza severamente l’autoproduzione nonostante la depenalizzazione della detenzione di piccole dosi.

Cosa comporta la depenalizzazione della detenzione di piccole dosi di cannabis in Italia?

La depenalizzazione della detenzione di piccole dosi di cannabis significa che il possesso per uso personale non è punito penalmente, ma può ancora comportare sanzioni amministrative, in contrasto con la penalizzazione dell’autoproduzione.