Norme e filiera

La legge Iervolino-Vassalli e la svolta del 1990

Piante di canapa in un appezzamento all’aperto con alberi sullo sfondo

La legge 26 giugno 1990, n. 162, nota come Iervolino-Vassalli, modificò la disciplina italiana degli stupefacenti. Il suo ruolo si comprende seguendo la sequenza delle riforme, senza attribuirle innovazioni appartenenti ad altre epoche.

Dal 1975 al testo unico

La legge 685/1975 aveva già previsto distinzioni tra sostanze e un trattamento specifico della detenzione per uso personale entro la «modica quantità». La riforma del 1990 introdusse un’impostazione più restrittiva, legata anche al criterio della dose media giornaliera. Il DPR 309/1990 raccolse poi la disciplina nel testo unico.

Non è quindi corretto dire che la Iervolino-Vassalli inventò da sola la distinzione tra droghe leggere e pesanti. Va inoltre distinta la legge di riforma dal successivo decreto che riordinò il sistema.

Il referendum del 1993

Il referendum abrogativo del 1993 modificò il quadro relativo all’uso personale e al criterio quantitativo. Il DPR 171/1993 elenca le disposizioni abrogate, compreso il richiamo alla dose media giornaliera nell’articolo 75. Nell’assetto successivo resta centrale distinguere la detenzione destinata esclusivamente all’uso personale dalle condotte penalmente rilevanti dell’articolo 73. La valutazione non si riduce a una quantità universale valida per tutti i casi.

Le riforme successive

Nel 2006 le disposizioni note come Fini-Giovanardi unificarono il trattamento sanzionatorio di sostanze prima differenziate. La sentenza 32/2014 della Corte costituzionale dichiarò illegittime le disposizioni impugnate per il modo in cui erano state introdotte nella conversione di un decreto-legge. Non fu una pronuncia di legalizzazione della cannabis.

La coltivazione personale resta una questione distinta

Le Sezioni Unite 12348/2020 hanno escluso dall’ambito penale determinate coltivazioni domestiche minime sulla base di una valutazione complessiva. Non hanno introdotto un numero di piante automaticamente consentito. La critica politica alla distanza tra detenzione e autoproduzione può dunque restare netta, senza descrivere la legge in modo inesatto.

Fonti e documenti

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